Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.